TASI: il saldo entro il 16 dicembre 2016

1 dicembre 2016 | commenti: 0

A giugno è stato versato l’acconto, e ora, entro il 16 dicembre, bisogna saldare la TASI per l’anno 2016. Per calcolare l’ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2016. In mancanza si farà riferimento alle aliquote e alle detrazioni previste per il 2015.

Tasi 2016: tutte le ipotesi di esenzione

Sono esclusi i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.

Dal 2016 sono escluse anche le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della TASI, l’immobile:

  • non deve essere “di lusso” (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
  • deve essere adibito ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, dal possessore oppure dall’utilizzatore, nelle ipotesi di immobile dato in comodato o locazione. In quest’ultimo caso, se l’immobile costituisce abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90%, se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.

L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale come definite ai fini IMU, e ai casi di assimilazione all’abitazione principale previsti dall’articolo 13, D.L. n. 201/2011:

Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge:

1

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché dal 2016, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

2

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;

3

casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4

unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

–  in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

–  dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

–  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

–  appartenente alla carriera prefettizia;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l’unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.

Equiparazione ad abitazione principale a discrezione del comune:

1

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata.

Non sono soggetti a TASI, inoltre:

  • gli immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
    • assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    • dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
  • fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis DPR 601/73)  e all’esercizio del culto;
  • i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggi e bivacchi;
  • gli immobili utilizzati dalle casse edili, destinati allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali (Risoluzione MEF 8 del 5.10.2015).

Il comune può deliberare riduzioni/esenzioni per alcune fattispecie elencate all’art. 1 comma 679 della Finanziaria 2014 come le abitazioni con unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; quelle occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero per più di 6 mesi l’anno ecc…

Il comune, inoltre, può disporre l’azzeramento dell’aliquota TASI per determinate categorie di immobili.

Per gli immobili inagibili/inabitabili, a seguito di eventi sismici/alluvioni/altre calamità naturali, è necessario fare riferimento agli specifici Provvedimenti per verificare i termini e le modalità di riconoscimento dell’esenzione, o riduzione della TASI.

Per gli immobili siti nelle Zone Franche Urbane, posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese, è prevista la possibilità di fruire dell’esenzione o di agevolazioni TASI. I requisiti per fruire dell’agevolazione sono fissati con specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.

TASI 2016: chi deve pagarla

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili. Sono previsti alcuni casi particolari, tra i più importanti si ricorda:

  • immobile concesso in locazione/comodato: si hanno 2 obbligazioni distinte:
    • una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare nella misura stabilita dal comune nel regolamento (compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI). Se il Comune non fissa detta percentuale, la TASI va ripartita in misura pari al 10% a carico del detentore, 90% a carico del proprietario;
    • una in capo al proprietario, per la parte restante.
  • detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
  • locazione finanziaria: la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la durata del contratto;
  • coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale: è titolare del diritto di abitazione, come ai fini IMU, pertanto solo lui è il soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile.

TASI 2016: come calcolarla

Per determinare la TASI occorre prima di tutto calcolare la base imponibile, che è il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:

  • 160: categoria A (tranne A/10), C/2 C/6 C/7;
  • 80: categoria A/10 e D/5;
  • 140: categoria B, C/3, C/4 e C/5;
  • 55: categoria C/1;
  • 65: D (tranne D/5).

Esempio: Per un’abitazione di cat. A/2 con rendita di euro 750, il valore sul quale applicare l’aliquota è 750 + (750x 5%)x160 = 126.000 Euro

Si ricorda, inoltre, che:

  • per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile va ridotta al 50%;
  • per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l’imposta si calcola sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all’1.1 dell’anno di imposizione.

Per l’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore) è prevista una riduzione della base imponibile Imu del 50%. L’agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Dal 2016, gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, sono soggetti all’aliquota TASI stabilita dal comune ridotta del 25%.

Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM  -per il 2016 il Dm è quello del 29.02.2016.

Per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d’usto (imbullonati). Dal 2016 in questa stima vanno inclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è stato presentato entro il 15.06.2016, la nuova rendita ha effetto dal 1.1.2016, ed è quindi utilizzabile per la TASI 2016.

Alla base imponibile così determinata poi bisogna applicare l’aliquota di riferimento. Per individuare l’aliquota corretta occorre visionare il regolamento comunale specifico, presso il sito internet delle finanze.

LA TASI dovuta a dicembre si calcola scomputando l’eventuale acconto versato a giugno o a ottobre. 

TASI 2016: come versarla

La TASI si può versare con modello F24 , arrotondando gli importi all’unità di euro. I codici tributo da utilizzare sono:

  • 3958: abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3959: fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960: aree fabbricabili;
  • 3961: altri fabbricati.

In alternativa è possibile scegliere il bollettino postale, numero di c/c “1017381649”, e intestato a “PAGAMENTO TASI”. In questo caso il versamento va effettuato distintamente per ogni Comune di ubicazione degli immobili, sul bollettino è presente, infatti, un solo campo per l’indicazione del codice catastale. Se il contribuente possiede più immobili assoggettati a TASI nello stesso Comune “il versamento li deve comprendere tutti”.

Si segnala che, nel testo del DL 193/2016 convertito in legge, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di utilizzare il canale telematico per il versamento, tramite F24, di importi superiori a 1.000 Euro da parte di soggetti privati. Purché tale novità entri in vigore occorre tuttavia attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *