Dichiarazione IVA: possibile integrarla fino ai termini dell’accertamento

1 dicembre 2016 | commenti: 0

L’articolo 5 del decreto legge 193, approvato dal Senato il 24 novembre 2016, ha chiarito che anche le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni, fino a che i termini per l’accertamento non sono prescritti. In particolare possono essere corretti errori/omissioni:

  • che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile;
  • che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile.

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative:

  • presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere:
    • portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
    • utilizzato in compensazione;
    • chiesto a rimborso sempreché ricorrano per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti;
  • presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere:
    • chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti;
    • utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile. La presentazione delle dichiarazioni integrative proroga i termini per l’accertamento che decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo relativamente agli elementi oggetto di integrazione.

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