Rottamazione cartelle: cosa succede se non pago una rata o se pago in ritardo?
Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dalla definizione agevolata e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero, e il cui pagamento non può essere rateizzato (ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973).
In sostanza, saltare un pagamento, farlo in modo parziale o anche solo effettuarlo con un giorno di ritardo* costerà:
- l’uscita dalla sanatoria;
- il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle;
- la decorrenza, quindi, dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione.
Conseguentemente, i versamenti già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto e il debito residuo non potrà più essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.
Tuttavia si segnala che durante l’esame parlamentare (con l’introduzione del nuovo comma 4-bis art. 6 DL 193/2016) è stato chiarito che resta comunque rateizzabile, in deroga alla disciplina generale, il carico per cui il debitore è decaduto dalla definizione agevolata per mancato / inesatto pagamento, e tale deroga opera solo se si tratta di carichi non precedentemente rateizzati, e a condizione che siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell’atto esecutivo e la data di presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.
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* Emerge in questo modo come la norma non abbia voluto richiamare la disciplina del lieve inadempimento di cui all’art.15 ter DPR 602/73
Rif. Normativi: Articolo 6 DL 193/2016
Comma 4 – In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Comma 4-bis – Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.