Dividendi dalle controllate black list: si riducono i vincoli
Con la Risoluzione n. 108 del 24.11.2016 l’Agenzia delle Entrate, di risposta a un interpello, ha fornito chiarimenti sul credito per le imposte pagate all’estero da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In particolare la società istante voleva sapere se era riconosciuto il credito d’imposta previsto dall’articolo 89, comma 3, del TUIR, con riferimento ai dividendi distribuiti nel corso del periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2015 dalla società Beta, con sede ad Hong Kong. La società istante detiene il controllo totalitario indiretto di Beta per il tramite della holding Gamma, con sede in Lussemburgo, di cui Alfa è unico socio, i cui redditi, nell’anno d’imposta 2015, sono assoggettati a tassazione in Italia ai sensi della disciplina CFC.
Nel rispondere l’Agenzia ha chiarito che il suddetto credito d’imposta è stato recentemente modificato dal cd decreto internazionalizzazione e consente al socio residente di scomputare dalle imposte dovute in Italia sugli utili provenienti da una società controllata residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata – per i quali è previsto il concorso integrale alla formazione dell’imponibile italiano – le imposte estere da quest’ultima assolte, qualora la medesima abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC. La verifica dei presupposti per l’applicazione del regime di tassazione integrale dei dividendi esteri, vale a dire la provenienza dei medesimi da un Paese a fiscalità privilegiata, deve, infatti, essere effettuata utilizzando il criterio vigente al momento del materiale conseguimento dei medesimi, poiché in tale momento assumono rilevanza fiscale in capo al percettore. Tanto premesso, nella fattispecie, gli utili di Beta devono considerarsi provenienti da un territorio a fiscalità privilegiata, in quanto, alla data della distribuzione, Hong Kong risultava incluso nel sopra citato d.m. 21 novembre 2001.
Per quanto riguarda i dividendi distribuiti da Beta a Gamma, i medesimi dovranno essere assoggettati a tassazione secondo le regole previste dall’articolo 89, comma 3, del TUIR, trattandosi di utili provenienti da un territorio a fiscalità privilegiata. In base a tale disposizione, i suddetti dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito di Gamma imponibile in Italia. Inoltre, si ritiene che a quest’ultima, al pari di quanto previsto per il soggetto controllante residente, debba essere riconosciuto un credito “ai sensi dell’art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione”, dal momento che Beta ha ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC a seguito della dimostrazione della prima esimente (articolo 167, comma 5, lettera a) del TUIR). Pertanto, l’istante, in sede di determinazione delle imposte dovute in Italia sui redditi di Gamma, dovrà tenere conto del credito d’imposta indiretto di cui all’articolo 89, comma 3, del TUIR. In relazione alla determinazione di tale credito, occorre considerare che il medesimo spetta “in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili” e che risultano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall’articolo 165 del TUIR in materia di foreign tax credit. Di conseguenza, il credito in esame spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammessi in detrazione.